Home Ordinanze Sindacali Ordinanza per la prevenzione incendi

Ordinanza per la prevenzione incendi

E-mail Stampa PDF
Share on MySpace

CITTA' DI SOVERATO - CALABRIA

ORDINANZA PER LA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. 12274 del 26 maggio 2009

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n 225 il sindaco è autorità comunale di Protezione civile; che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai comuni, tra l’altro, le funzioni relative all’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, così come stabilito anche dal programma regionale - deliberazione GRC n. 936 del 15.10.2002 -. che, il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo decorre dal 15 giugno al 30 settembre;

Visto l’art. 15 della Legge n 225/92; visto il D. Lsg. n. 112/98 ; visto l’art. 50, comma 4 del T.U.E.L. ; vista la Legge 21/11/2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi)

ORDINA

In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, il divieto di compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio.

E’ vietato in tutto il territorio del comune di Soverato sino al 30 settembre 2009 bruciare nei campi le stoppie delle colture e dei prati e delle erbe infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo la ferrovia, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato, incluso le pratiche agricole forestali - in tal caso l’utilizzo del fuoco sarà consentito esclusivamente dalle ore 04.00 alle ore 08.00 ed in giornate non ventose, previa comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio del giorno in cui verranno eseguita tali pratiche (secondo fac-simile disponibile presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico

di questo Comune) -. Sarà necessario isolare preventivamente l’area di abbruciamento con solchi e/o lavorazioni finalizzate a realizzare fasce non superiori a 15 metri di larghezza. Inoltre dovranno essere garantite tutte le precauzioni e l personale necessario per controllare il fuoco e per impedire la propagazione delle fiamme nei terreni limitrofi e rischi per persone, animali e cose.

A tutti i proprietari di terreni di mantenere pulite le aree incolte o abbandonate al fine di evitare pericoli d’incendio Alle associazioni di Protezione Civile di procedere alla organizzazione delle strutture di intervento di volontariato, e alla definizione delle procedure alle quali si dovranno attenere le suddette strutture operative, per la partecipazione alle attività e per lo svolgimento dei relativi compiti.

SANZIONI: per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge 21.11.2000 n. 353 nonché con quelle penali stabilite dall’art. 11 della medesima legge.

Si invitano Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare tempestivamente al NUMERO VERDE REGIONALE PER LE SEGNALAZIONI DI INCENDI: 800.496496

 

L’Assessore

dott. Antonio MATOZZO

Il Sindaco

dott. Raffaele MANCINI

 

Ulti Clocks content
Sereno Soleggiato Soleggiato Soleggiato
26°C 30°C 32°C 33°C
Ven Sab Dom Lun
Comunicati stampa
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
 12 visitatori On-Line

Bandi e Gare
Comunicati
Delibere
Notizie
Ordinanze