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Ordinanza Sindacale - Misure urgenti da adottare al fine di fronteggiare il propagarsi di Rhyncophorus Ferrugineus

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CITTA' DI SOVERATO - CALABRIA

Misure urgenti da adottare al fine di fronteggiare il propagarsi di Rhyncophorus Ferrugineus ( olivier )

Ordinanza Prot. n. 12817 del 05 giugno 2009

I L    S I N D A C O

PREMESSO che:

  • il Rhyncophorus ferrugineus (Olivir), comunemente detto Punteruolo rosso delle palme, è il più grande coleottero curculionide segnalato in Italia dal 2005. Il parassita, originario dei Paesi dell'Estremo Oriente, si è diffuso nel bacino del Mediterraneo in particolare in Egitto ed  in Spagna; tale insetto ha determinato la morte di molti esemplari di Phoenix dactylifera e recentemente la presenza del citato parassita è stata segnalata in diversi Comuni della Calabria;
  • l’ampia diffusione di questo fitofago è da attribuire all'intensa attività di commercio internazionale di palme giovani ed adulte. Nonostante gli accurati controlli fitosanitari è plausibile che uova e/o larve del curculionide rimangano nascoste all'interno dello stipite di palme adulte dove l'insetto compie interamente il proprio ciclo vitale;
  • ospiti dell'insetto sono le seguenti specie sensibili: Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus fiabellifer, Calamus merilla, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix conariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei, Washingtonia spp
  • la femmina vive circa due mesi e mezzo e depone fino a trecento uova nelle ferite delle palme. Le larve completano lo sviluppo in circa due mesi. Gli spostamenti e l'attività del parassita all'esterno della pianta sono favoriti da temperature oltre i 20°C, mentre al di sotto dei 10°C gli insetti non riescono quasi a muoversi. Le infestazioni interessano principalmente la corona, le ascelle fogliari e le diverse parti del tronco. Il sintomo più evidente in una palma infestata dal parassita è rappresentato dall'afflosciamento delle foglie della pianta per cui la chioma assume un caratteristico portamento ad ombrello aperto. Quando le larve penetrano nelle ascelle delle foglie ancora verdi queste possono facilmente cadere, poiché la parte basale viene erosa dal curculionide; esso è uno degli insetti più nocivi alla palma ed una volta attaccata, la pianta può morire in 6 ‑ 8 mesi;

CONSIDERATO che:

  • il Rhynchophorus ferrugineus è inserito nella ALERT LIST dell'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante (OEPP) e che ne è stato proposto l'inserimento nella A2 LIST per gli organismi da quarantena;
  • la presenza di potenziali focolai di infestazione anche in aree private ( giardini domestici, vivai ecc. ), può procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, rappresentando, inoltre, concreto rischio per l'incolumità pubblica dovuta alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante infestate dal fitofago;

 

TENUTO CONTO dell'elevato costo che la gestione dell'emergenza avrebbe nel caso in cui i focolai di infestazione dovessero diffondersi;

 

RILEVATO che:
  • la Regione Calabria – Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione Servizio Fitosnaitario ha trasmesso a questo Ente il proprio Decreto n° 8347 del 19/05/2009 emanato per la definizione delle zone infestate, delle zone cuscinetto e area delimitata ai sensi del D.M. 9 novembre 2007 – disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhyncophorus ferrugineus (olivier);
  • che il Comune di SOVERATO è inserito nell’elenco allegato al suddetto Decreto Dirigenziale n° 8347 emanato dalla Regione Calabria;
  • per l'applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessaria la più ampia collaborazione tra Amministrazione Provinciale, Comune, Servizio Fitosanitario della Regione Calabria e dell’Ufficio Provinciale dell'Agricoltura;

 

VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell' 08 Maggio 2000, concernente: “ Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità Europea  di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali, nonchè contro la loro diffusione nella medesima Comunità “ e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTA, inoltre, la Direttiva 2002/89/CE, del Consiglio, del 28 Novembre 2002, che modifica la citata direttiva 2000/29/CE;

 

VISTO, ancora, il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n° 214 ad oggetto: “ Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi  ai vegetali od ai prodotti vegetali ";

 

VISTA, infine,  la Decisione presa  dalla Commissione della Comunità Europea in data 25 Maggio 2007 e   pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 Maggio 2007;

PRESO ATTO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione della Commissione della Comunità Europea ed ha emanato un apposito Decreto per la lotta obbligatoria al Rhinchophorus ferrugineus ‑ Punteruolo rosso delle palme;

VISTO l'art. 500 del Codice Penale;

 

VISTI gli artt. 50 - comma 5 - e 54 - comma 2 - del D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO, inoltre, l'art. 54 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n° 214, relativo alle sanzioni amministrative, che ai relativi comma 20 e 23 prevedono:" comma 20: Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali od altre voci per i quali i controlli fitosonitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 5.000,00 ad €. 30.000,00” “ comma 23: Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 52 - comma 1 - lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad €. 3.000,00";

O R D I N A

1.  E’ fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi titolo, di palme presenti nel territorio comunale di SOVERATO di effettuare tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia dell'essenza arborea predetta, provvedendo, nel caso in cui si manifestino i sintomi dell'attacco del Punteruolo rosso, ad applicare le misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Calabria – Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione Servizio Fitosnaitario;
2.  E’ fatto altresì obbligo ai soggetti di cui al precedente punto 1), sia per i casi sospetti sia per quelli nei quali sia stata accertata infestazione in atto del fitofago, di segnalare immediatamente, per l'adozione delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria o interventi di eradicazione, agli Uffici presso cui operano gli Ispettori fitosanitari territorialmente competenti;

 

Misure fitosanitarie e prescrizioni per il controllo del Rhyncophorus ferrugineus Punteruolo Rosso della Palma.I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante da abbattere devono comunicare, almeno con una settimana di anticipo, al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio delle operazioni di abbattimento le quali dovranno essere effettuate tempestivamente. Nel caso in cui non sia possibile realizzare l’intervento in tempi ristretti la pianta, alla presenza di un Ispettore Fitosanitario, deve essere messa in sicurezza con la completa copertura in film plastico o rete antinsetto.Le operazioni di abbattimento dovranno effettuarsi alla presenza di un Ispettore Fitosanitario che verificherà che siano effettuate secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del Punteruolo rosso, tenuto conto che l’adulto è in grado di compiere voli di diversi chilometri. Tali operazioni sono disciplinate dal Decreto Dirigenziale della regione Calabria n: 8347 del 19/05/2009.

A V V E R T E

  • in caso di inadempienza a quanto indicato dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 500 dei Codice Penale;
  • il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale comporterà, secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del  D. Lgs. n° 214/2005;

     I N F O R M A

 

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 ( sessanta ) giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

    D I S P O N E

  • l'immediata esecutività del presente provvedimento;
  • che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di SOVERATO;
  • la diffusione della presente Ordinanza Sindacale alle testate giornalistiche nonché la pubblicazione sul sito Internet del Comune di SOVERATO;
  • la trasmissione del presente provvedimento ‑ per gli adempimenti di rispettiva competenza  a:
1.   Ufficio Territoriale del Governo  di CATANZARO;
2.   Regione Calabria – Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione Servizio Fitosanitario Regionale CATANZARO;
  • che copia della presente Ordinanza Sindacale venga trasmessa,  al fine di verificarne l’applicazione, ai seguenti organi di Polizia Giudiziaria: al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di PETRIZZI ed al Comando Polizia Municipale di SOVERATO, mentre la si invia al Comando Stazione Carabinieri di SOVERATO per opportuna conoscenza.

 

L'Assessore all'Ambiente
Dott. Antonio Matozzo

 

Il Sindaco
Dott. Raffaele Mancini
 

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