CITTA' DI SOVERATO - CALABRIA
Ordinanza Stagione Balneare 2009
IL SINDACO
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il T.U n. 267 del 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO il D.P.R. n. 470 del 08.06.1982;
VISTA la Legge n. 121 del 30.05.2003;
VISTO il D.M. della Sanità n. 29.01.1992;
VISTO l'art. 105 comma 2 lettera 1, del D.Lvo 112/98;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 9 aprile 1999;
VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione, nonché il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 30 marzo 2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 28.12.2008;
VISTO il P.I.R.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28.07.2007;
VISTA la nota Prot. N° 9824 del 06.05.2009 acquisita agli atti del Prot. Gen. del Comune di Soverato al n° 11663del 18.05.2009, con la quale la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ha trasmesso la delibera di Giunta Regionale n° 151 del 31.03.2009 avente ad oggetto “ D.P.R. 470/82 Individuazione temporanea dei tratti di costa non idonei alla balneazione per l’anno 2009”;
VISTA la delibera di Giunta Municipalen. 163 del 25.06.2008, all’oggetto disciplina d’uso delle aree demaniali marittime destinate alla soste delle unità da pesca professionale e per le untà da diporto;
VISTA l’ordinanza Sindacale n. 11757 del 19.05.2009;
DISPONE
1) DISPOSIZIONI GENERALI
La stagione balneare è compresa tra giorno 1 maggio e giorno 31 ottobre di ogni anno;
Nel periodo della stagione balneare devono funzionare - presso le strutture balneari la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 01 giugno e terminare dopo il 15 settembre - i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono;
Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare, owero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITI SERVIZI DI SALVATAGGIO";
Nelle spiagge libere, qualora il Comune non provvede a garantire il servizio di salvataggio, deve apporre sulle relative spiagge segnaletica ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO";
NUMERO BLU
Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è-stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dèi Trasporti il seguente NUMERO BLU per l'emergenza in mare: 1530;
L'accesso a detto numero telefonico è gratuito e deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare le esigenze di soccorso alla vita umana in mare;
2) ZONE DI MARE RISERVATE Al BAGNANTI
La zona di mare per una distanza di 100 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione;
II limite di tale zona deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte mare dell’area in concessione;
Analogo obbligo è posto a carico del Comune per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere "intensamente frequentate da bagnanti" o in alternativa a tale sistema di segnalazione, dovrà essere apposta sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: " ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt. 150 dalla costa, mt. 100 dalle coste a picco) NON SEGNALATO".
Il Comune, per le spiagge libere "intensamente frequentate da bagnanti" ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.
Qualora il Comune non provvede a tale sistema di segnalazione, deve provvedere a fare apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura "attenzione - LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO";
Per tutta la lunghezza della costa “ tratto compreso tra la foce del fiume Beltrame e il depuratore” e per una profondità di 150 mt. dalla battigia,
E' VIETATO:
-Il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili.
Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento),qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
-L'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante.
E' altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio, o attraverso corridoi di lancio.
3) ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
E' vietata la balneazione:
-Negli specchi acquei compresi di metri 200 a Sud dalla foce del Torrente Beltrame;
-Negli specchi acquei compresi di metri 250 a Nord dalla foce del Fiume Ancinale;
-Negli specchi acquei compresi di metri 100 dall’ imboccatura dello scarico del depuratore;
-Negli specchi acquei compresi l’area destinata alla sosta delle unità di pesca per come delimitata dal corridoio di lancio posto tra gli stabilimenti balneari il faro e il Sombrero;
-Negli specchi acquei compresi all'intemo di tutti i corridoi di lancio opportunamente segnalati;
-Negli specchi acquei oltre mt. 150,00 dalla battigia e per tutta l’estensione della spiaggia;
-Negli specchi acquei compresi nei tratti di spiaggia antistante i massi frangiflutti;
4) PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE
Sulle spiagge riservate alla libera balneazione E' VIETATO:
Abbandonare qualsiasi oggetto di tipo “buste,sacchetti, bottiglie, lattine, bicchieri ecc. ecc.”;
Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
La fascia di 5 meri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini,natanti, ecc., è solamente consentita
la sosta non permanente per natanti di salvataggio o di soccorso;
Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone,turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate;
Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, i cani guida per i non vedenti, i cani adibiti a servizio guardiana per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari;
Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale, e organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione della Amministrazione Comunale;
Gettare a mare o lasciare sugli arenili o nelle cabine rifiuti di qualsiasi genere;
Accendere fuochi, “eventuali falò, se possibili, dovranno essere preventivamente autorizzati “;
Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione, in particolare con fucili o pistole sub acque;
E’ vietato sulle spiagge lasciate alla libera balneazione, far sostare natanti, surf, pedalò, pattini e ogni altro tipo di imbarcazione per come previsto dall’ ordinanza Sindacale n. 10223 del 27.06.2008;
E’ inoltre vietato, l’accesso e la sosta di qualsiasi tipo di autovettura o mezzo meccanico, sia nelle aree libere che in quelle date in concessioni, se non preventivamente autorizzata;
5) DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE E STABILIMENTI BALNEARI
Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,30 alle ore 19,30;
I Concessionari dì strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente articolo devono:
Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;
Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente disposizione nonché le tariffe applicate per i servizi resi così come previsto dalla normativa;
In ossequio a quanto disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 1209 del 09/04/1999, esporre, all'esterno dell'area in concessione un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione. Il cartello dovrà avere formato minimo di cm. 100 x 50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali INGRESSO SPIAGGIA LIBERA, e contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall'interno dell'area di concessione.
Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente EVIDENZIATO con apposita segnaletica all'interno dell'area in concessione;
Durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte mare.
Detto assistente deve indossare pantaloncini corti e una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO". Essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato; se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pannelli imbonitori, etc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
L'assistente deve stazionare nella postazione oppure in mare sull'imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio;
Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile - devono essere permanentemente disponibili:
-Un binocolo.
-Un paio di pinne.
-200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno.
-Un natante o un'imbarcazione idonea a dispiegare il servizio di salvataggio recante la scritta:"SALVATAGGIO", dotata di tutta la dotazione obbligatoria. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e durante le ore della balneazione deve sempre essere in acqua o sostata sulla battigia.
In prossimità degli estremi della concessione presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga 25 metri.
Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione.
II concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino alla battigia e anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli operatori ecologie comunali;
II numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: 3,00 metri tra le file e metri 3,00 fra ombrelloni della stessa fila; tali distanze possono essere ridotte se in alternativa agli ombrelloni sono previste delle tettoie;
Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e non sia in ogni caso fonte del pericolo o causa d'incidente. Sono vietate le reti frangivento.
Le recinzioni lungo il confine con il lungomare non potranno essere superiore a mt. 1,00 di altezza, misurata dalla quota di calpestio del lungomare stesso e dovranno essere realizzate con materiale non ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità oltre che di aspetto decoroso, la distanza dalla ringhiera comunale dovrà essere minimo di 50 cm.;
Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi realizzati con materiale di facile rimozione (per esempio passerelle in legno, quadroni, blocchi ecc) da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio .
Nel periodo compreso tra le ore 24,00 e le ore 6,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;
E' fatto assoluto divieto al concessionario di apportare modifiche allo stato dei luoghi per l'installazione della struttura balneare, salvo espressa autorizzazione;
Tenere ad alto volume, radio juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle14,00 alle 16,30;
E’ vietato lo svolgimento delle attività ludiche dalle ore 14,00 alle 16,30 e dalle ore 4,00 10,00;
Le discoteche dovranno rispettare il seguente orario:
-Apertura ore 22,00- Chiusura ore 5,00-
Dopo le ore 3,00 le discoteche potranno diffondere musica con filodiffusione comunque con immissione sonora inferiore a 40 decibel;
Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e l'autorizzazione
sanitaria da parte della competente Autorità;
Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale non necessariamente ubicato, nel corpo centrale dovrà essere destinato a pronto intervento in caso di necessità, sulla cui porta deve essere riportato lo scritto ben visibile “ Pronto Soccorso”;
In detto locale dovranno essere tenute pronte all'uso:
Tre bombole individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione, tenute con il rispetto delle norme di sicurezza del caso, soprattutto per evitare infiammabilità;
Tre cannule di respirazione bocca a bocca;
Un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
Una cassetta pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
I servizi igienici devono essere collegati alla fogna comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;
E' vietato l'uso di sapone o shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
Ogni concessionario all’interno dello stabilimento balneare deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico di:
del Servizio Demanio competente del comune;
del Pronto Soccorso;
dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza,
del Comando Carabinieri,
della Polizia di Stato;
della Guardia di Finanza;
dei Vigili del Fuoco,
della Polizia Municipale;
della Capitaneria di Porto;
II titolare del complesso balneare deve mantenere un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse, compresa la disattivazione del servizio di salvataggio;
Di stabilire le seguenti procedure e condizioni:
a) Per gravi violazioni edilizie dovranno essere intese le strutture realizzate ex novo o quelle la cui cubatura supera il 10% di quella assentita (art. 1 comma 250 Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 )
b) Viene mantenuta la categoria B sino all'approvazione dei singoli P.C.S. (artt. 12 e 13 della L.R. 17/05), nei quali dovrà essere obbligatoriamente contenuta l'identificazione delle aree omogenee (e non singoli lotti) ad alta valenza turistica (cat. A) e a normale valenza turistica (cat. B), pena la non approvazione degli stessi (art.1 comma 251 Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 );
c) Al fine di adottare misure di salvaguardia, dovranno essere garantite aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte – mare disponibile alla balneazione (art. 1 comma 254 Legge del 27 dicembre 2006 n. 296);
d) A cura degli stessi concessionari, dovranno essere individuati, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica, specifici varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompressa nella concessione, anche al fine di balneazione (art. I comma 254 Legge del 27 dicembre 2006 n. 296);
e) I suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione sia per quelle già assentite che per le nuove concessioni e dovranno avere una larghezza minima di 1,5 m. per i campeggi, o strutture similari, aventi un fronte superiore al 100 m., i varchi potranno essere localizzati o alle due estremità;
I concessionari sono obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi, un cartello avente formato cm. 100x50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA";
f) Ove non venga rispettata la disposizione di cui alle precedenti lettere "d)" ed "e)" si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria (eventualmente a entrambi i concessionari se il varco dovesse risultare a cavallo di due aree concesse) a cura della Capitaneria di Porto, o della Polizia Urbana, attivata anche da semplice comunicazione deg) L'inosservanza per n. 2 (due) volte delle disposizioni, o parte di esse, di cui alle precedenti lettere "d)" ed "e) comporta la revoca immediata delle concessioni;
concessionari degli stabilimenti balneari, a norma della Legge 25/8/1991, n. 284 nonché del decreto in data 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo concernenti la liberalizzazione dei prezzi nel settore Turistico, hanno l'obbligo di comunicare entro il 10 ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare dal l° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui venissero comunicati i prezzi massimi, quelli comunicati
saranno considerati come prezzi unici. La mancata od incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione. In ogni caso non possono essere praticati i prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della normativa in questione ne inferiore ai minimi, ad accezione dei casi espressamente individuati da detta normativa.
Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per singoli servizi offerti. A norma dell'ari 5 del decreto in data 16/10/1991 è fatto
obbligo all'esercente dello stabilimento di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella, secondo il modello predisposto nel citato decreto, sulla quale siano indicati i prezzi dei servizi offerti CONFORMEMENTE ALL'ULTIMA COMUNICAZIONE EFFETTUATA.
È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopra citata tabella. La tabella ed il cartellino dei prezzi devono recare le indicazioni in più lingue, “minimo italiano, inglese, tedesco”;
E’ assolutamente vietata la vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro da trasportare lontano dal punto vendita;
6) CORRIDOIO DI LANCIO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE
Gli operatori turistici autorizzati ad esercitare l'attività di noleggio di unità da diporto e la cooperativa dei pescatori denominata stella di mare, possano realizzare a proprie cure e spese corridoi di lancio per la partenza e l'atterraggio delle medesime unità nel rispetto della normativa vigente;
7) DEROGHE
Ravvisandone l'opportunità il Settore Demanio può lasciare deroghe scritte nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente disposizione, al fine di consentire l'effettuazione di manifestazioni pubbliche o, più in generale, l'esecuzione di particolari attività;
E' fatto obbligo agli interessati esibire i predetti atti agli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché ai Pubblici ufficiali che ne facessero richiesta;
8) DISPOSIZIONI FINALI
La presente disposizione sarà pubblicata all'Albo del Comune, trasmessa per quanto di competenza ai Carabinieri, al Circomare, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Stradale, Polizia Municipale, C.O.M., Vigili del Fuoco, Prefettura, ASL n. 7 U.O.I.S.P., Regione Calabria Settore Demanio, Regione Calabria tutela delle Coste, Amm. Provinciale e a tutti i titolari degli stabilimenti balneari in questo Comune, i quali, dovranno avere cura di esporla al pubblico in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.
E' fatto obbligo osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente avviso.
I trasgressori saranno puniti ai sensi delle norme vigenti.























