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Ordinanza regolamentazione Camper

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CITTA' DI SOVERATO - CALABRIA

 

Ordinanza regolamentazione Camper n. 56 del 02.07.2009

 

IL SINDACO

CONSIDERATO che, con il sopraggiungere della stagione estiva, vengono riscontrati numerosi attendamenti,stazionamenti di roulotte, camper / autocaravan, bivacchi anche notturni con sacchi a pelo, in tutto il territorio comunale;

ACCERTATO che, a causa della assoluta mancanza di idonee infrastrutture, specialmente per ciò che concerne l’approvvigionamento idrico ed i servizi igienici, presupposto fondamentale per consentire il cosiddetto libero campeggio, viene a verificarsi grave pericolo di natura igienico – sanitaria;

CONSIDERATO altresì che, anche per ciò che concerne roulotte, camper / autocaravan, ove gli stessi non vengano utilizzati soltanto come normali veicoli, ma come strutture mobili abitative, il problema igienico – sanitario è ugualmente grave, in relazione alle difficoltà di approvvigionamento idrico e alla impossibilità di idoneo smaltimento degli scarichi;

RITENUTO necessario, per quanto sopra considerato, vietare il libero campeggio e l’uso di tende, roulotte, camper / autocaravan e cose mobili e simili o atteggiamenti tali, al di fuori delle aree attrezzate ed autorizzate;

CONSIDERATO che il parcheggio di caravan , autocaravan , camper , roulottes , nelle vie cittadine si protrae anche per lunghi periodi di tempo, fino ad assumere il carattere di una vera e propria occupazione indebita di suolo pubblico;

VISTO che tali mezzi (caravan, autocaravan, camper, roulottes), occupano i parcheggi lasciando poco spazio alle autovetture, e che gli stessi creano difficoltà di manovra per gli automobilisti che debbono accedere alle aree di parcheggio, viste le dimensioni negli stalli di sosta, non sufficienti per mezzi di così ingombranti dimensioni che in taluni casi invadono la carreggiata;

ACCERTATO che questo tipo di sosta, oltre ai motivi viabilistici sopra elencati, causa la mancanza di aree adeguatamente e sufficientemente attrezzate, rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie causate dalle manutenzioni dei veicoli. In particolare l’accensione dei motori, tenuti accesi per ore per effettuare i lavori di manutenzione e per avere in efficienza gli impianti interni (lavaggio strutture, impianti frigoriferi, batterie,  ecc. ) rappresenta una fonte di inquinamento non solo per chi vi sosta, ma anche per  i cittadini che si trovano a transitare vicino;

VERIFICATO che sempre più spesso, molte aree vengono lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell’incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, ogni qualvolta siano fatte oggetto di bivacco occasionale o sosta di  roulotte, camper / autocaravan e che non essendo materialmente possibile, per l’Amministrazione  Comunale, vigilare continuamente giorno e notte sul comportamento di tali soggetti e  pertanto non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull’intera cittadinanza i costi ed i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree;

CONSIDERATO , altresì, che i parcheggi occupati da veicoli di grosse dimensioni, quali i camper, autocaravan, roulottes e simili, rendono impossibile la pulizia di tali aree occupate stabilmente, creando accumuli di rifiuti (foglie, carte, olii da perdite di motori, ecc.), nella parte sottostante_tali_veicoli;                                                                                                           
RILEVATO che quotidianamente molti cittadini segnalano le presenze sul territorio comunale, di campeggi abusivi e considerato che il fenomeno assume una costante valenza negativa ed accresce il senso di disagio dei cittadini;

VISTI:

  • Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. 28 del 7.5.98 entrato in vigore il 15.6.98;
  • Gli artt. 6, 7, 54 , 157, 158, 185 del D.Lgs. 285/1992, C.d.S., 378 del relativo regolamento di esecuzione, e successive modifiche; 
  • L’art.54 del Decreto Legislativo N°267 del 18 Agosto 2000, modificato dalla Legge N°125 del 24/07/2008 in riferimento al potere di Ordinanza dei Sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l’insicurezza urbana;
  • La legge N°689 del 24/11/1981;

ORDINA

E’ VIETATO  DAL 02 luglio 2009 nelle seguenti vie:

Piazza Cimarosa, Piazza Nettuno, Piazza della Cittadinanza Attiva, via Colombo, Lungomare Europa, Via Trento e Trieste e zone limitrofe, via Amirante ed aree adiacenti , Corso Umberto I, viale Kennedy, piazza Vi Giugno, area antistante via Puccini, piazza R.Lio, piazzale Ragioneria, via Leoncavallo e zone limitrofe, via Guarasci e via Moro  per i motivi in premessa riportati, la sosta ed il parcheggio effettuati con caravan, autocaravan, camper, roulottes e veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento ai fini abitativi.

E’ vietato altresì su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di campeggio e di bivacco o atteggiamenti tali effettuati con attendamento, sacco a pelo, bivacco notturno, ecc..

Sarà comunque su tutto il territorio e sulle aree sopra citate, consentita la fermata dei veicoli di cui si va a regolamentare la circolazione e precisamente caravan, autocaravan, camper, roulottes, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento ai fini abitativi, così come detta l’art. 157 del vigente C.d.S. lettera b) che testualmente recita: “ per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta (6,7,158), per consentire la sola discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione (140) , il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”.

I caravan, autocaravan, camper, roulottes potranno effettuare la sosta nelle aree attrezzate (ove esistenti) predisposte all’uopo da privati.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Si applicano i principi previsti dalla legge 689/1981.

All’atto delle contestazioni dei s.p.v., ed ad avvenuta notifica della presente ordinanza, i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti posti sul suolo pubblico,  ed a cessare il comportamento costituito dal bivacco e campeggio abusivo e a provvedere all’immediato allontanamento e sgombero dell’area con i caravan, autocaravan, camper, roulottes e veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento a fini abitativi non utilizzati come normali veicoli  bensì come strutture mobili abitative.

L’inottemperanza all’Ordine dell’autorità verrà punito a norma dell’art. 650 del C.P. ed all’eventuale ripristino dei luoghi provvederà l’Amministrazione Comunale a spese dei trasgressori;

DISPONE

All’Ufficio Tecnico Comunale di disporre preventivamente, ai sensi del Vigente Codice della Strada, idonea segnaletica.

Che le Forze dell’Ordine e i componenti della Polizia Locale facciano rispettare la presente ordinanza.

La trasmissione della presente al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Polstrada, al Comando Guardia di Finanza, all’ufficio tecnico Comunale.

La pubblicazione all’albo pretorio e la massima diffusione anche a mezzo stampa e mass media locali.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034.

L'Assessore alla PM
Dott. Antonio Matozzo
 
Il Sindaco
Dott. Raffaele Mancini
 

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