ORDINANZA PROT. N. 15657 DEL 16.07.2009
Il SINDACO
PRESO ATTO della presenza di soggetti che, specie nelle vie del centro, presso le intersezioni stradali, davanti le chiese e gli ingressi di cimiteri e ospedali, nel Piazzale della Stazione, durante il mercato, nelle aree adibite a parcheggio ed in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell’accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori oppure atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà;
DATO ATTO come il persistere del fenomeno segnalato dalla Polizia Locale e dagli stessi cittadini, oltre a richiedere un’assidua e attenta attività dei servizi sociali comunali atta ad attuare ogni opportuna iniziativa volta a d aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall’altro debba costituire oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l’incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel mezzo delle intersezioni stradali, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli impiegati nel mendicantato, quali i minori, le donne, gli anziani e i portatori di handicap;
RITENUTO quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un’ordinata e civile convivenza nell’interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l’accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;
VISTO l’articolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con Legge 24.07.2008, n. 125;
VISTO l’articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.Lgs. 23.05.2008, n. 92;
VISTO l’articolo 190 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
ORDINA
1) L’accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:
2) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di:
· Una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di:
· La sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell’attività, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previa sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13 della citata legge.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, ed è immediatamente esecutiva.
Il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, al Comando Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Soverato, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Soverato, ALLA Polizia Stradale di Soverato, ai Vigili Urbani di Soverato e alla Guardia Costiera di Soverato.
L’osservanza e l’applicazione della presente ordinanza è demandata alla cura delle forze dell’ordine operanti sul territorio quali Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani e infine la Guardia Costiera per quanto riguarda le aree demaniali.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
Dott. Raffaele Mancini


























